Art. 8.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di prioritario interesse internazionale e nazionale che operano nel settore musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
      2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o per la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica è effettuato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il parere vincolante della regione competente.
      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che le fondazioni lirico-sinfoniche garantiscano:

          a) un numero minimo di almeno quindici produzioni l'anno;

          b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante, con valutazione sui numeri di posti disponibili e numero di repliche;

          c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autori italiani espressamente commissionate;

 

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          d) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

          e) una prevalente presenza di interpreti italiani e di Paesi dell'Unione europea con la presenza di almeno l'80 per cento di interpreti italiani nelle parti comprimariali;

          f) una significativa attività di scambio tra le fondazioni liriche;

          g) una attività in trasferta all'estero con cadenza almeno triennale.

      5. Sono individuate tre fondazioni di interesse internazionale, destinate a diffondere la cultura musicale italiana nel mondo: a) Teatro dell'Opera di Roma; b) Teatro alla Scala di Milano; c) Teatro Arena di Verona. L'elezione dei sovrintendenti e dei direttori artistici di tali fondazioni è di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di creare un'attività comune nell'esportazione del prodotto verso i mercati esteri. La contribuzione per queste fondazioni è integralmente a carico del FUS.
      6. Sono individuate due fondazioni di interesse storico, nei cui teatri sono state eseguite la maggior parte delle prime mondiali storiche del panorama operistico: a) Teatro la Fenice di Venezia; b) Teatro San Carlo di Napoli. L'elezione dei sovrintendenti e dei direttori artistici di tali fondazioni è di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, in collaborazione con i presidenti della regione di appartenenza, allo scopo di creare un'attività comune di divulgazione sul mercato nazionale. La contribuzione per tali fondazioni è integralmente a carico del FUS.
      7. Le fondazioni diverse da quelle di cui ai commi 5 e 6 sono considerate enti di interesse nazionale i cui vertici sono direttamente indicati dal presidente della regione competente. È fatta salva la possibilità per questi enti di effettuare tournée e di stringere rapporti di cooperazione con Paesi esteri. Per il loro finanziamento, il 70 per cento del contributo è a carico dello Stato, il 30 per cento è a carico della regione.

 

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      8. I teatri di tradizione e i teatri comunali sono considerati come teatri regionali e transregionali in rapporto ai circuiti. La loro struttura artistica è indicata direttamente dal presidente della regione, che eroga il 35 per cento del contributo annuale in collaborazione con il sindaco del comune di residenza del teatro. La loro contribuzione è per il 20 per cento a carico della provincia, per il 20 per cento a carico del comune e per il 25 per cento a carico dello Stato. Le cariche per i teatri di tradizione comunali sono le seguenti:

          a) sovrintendente: incarico diretto da parte del presidente della regione, con il compito di coordinare e reperire i fondi e con la responsabilità organizzativa per il decentramento;

          b) direttore artistico per l'attività musicale operistica, la cui nomina è di competenza del sindaco del comune di appartenenza;

          c) direttore artistico per l'attività musicale sinfonica e concertistica, la cui nomina è di competenza del presidente della regione.

      9. Con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

          a) le strutture e le cariche delle fondazioni di interesse internazionale e nazionale, tenendo conto che devono essere istituite le figure del sovrintendente-manager, con il compito di coordinare l'attività finanziaria con quella artistica, del direttore artistico, con il compito di predisporre, coordinare e dirigere le opere in cartellone e i contratti con gli artisti musicali solisti primari e comprimari nonché con i concertisti solisti, del segretario generale, con il compito di curare il patrimonio e i contratti e i rapporti con le maestranze e gli orchestrali;

          b) l'istituzione della figura del coordinatore tecnico, con compiti di garanzia, di intermediazione tra il sovrintendente e

 

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la direzione artistica e il segretario generale, nonché di tutela dei lavoratori. Il coordinatore tecnico ha compiti di controllo e riferisce direttamente al Ministro per il beni e le attività culturali dal quale è nominato;

          c) l'istituzione della commissione artistica, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, composta dai coordinatori tecnici e da due sovrintendenti di volta in volta convocati dal Ministro per i beni e le attività culturali, con il compito di analizzare, predisporre e coordinare le linee artistiche nazionali ed attivare le collaborazioni internazionali;

          d) l'istituzione della direzione economica, con il compito di erogare i contributi, composta da: due sovrintendenti facenti parte della commissione artistica, quali relatori ufficiali della proposta; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, per le materie inerenti i conservatori e le scuole musicali. La direzione economica gestisce i fondi in base:

              1) alle disponibilità finanziarie;

              2) ai progetti nazionali;

              3) alle collaborazioni tra teatri;

              4) allo sviluppo del decentramento territoriale regionale;

              5) al coinvolgimento dei teatri minori e dei conservatori;

              6) alla formazione artistica e alla formazione del pubblico;

              7) all'assegnazione del premio di produzione;

          e) la previsione di struttura e cariche della commissione di controllo, formata da quindici componenti, scelti tra artisti, giornalisti, musicisti e operatori di settore con il compito di controllare l'adeguatezza delle politiche e di riscontrare la veridicità e la qualità delle stagioni. La commissione di controllo, a

 

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seguito delle analisi e dei riscontri, propone alla direzione economica un premio di produzione per uno o più teatri, fino a un massimo di quattro.